Art. 5.

      1. Tenuto conto del particolare rilievo assunto dalle organizzazioni di volontariato nelle attività di assistenza e di promozione sociale di categorie sociali in condizioni di disagio, una quota non superiore al 15 per cento delle somme annualmente accantonate nel Fondo può essere destinata a favore di enti, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e associazioni no profit, istituiti da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolgono, con particolare riferimento all'assistenza domiciliare, attività di volontariato nei confronti delle categorie di soggetti con disabilità grave.
      2. Per concorrere all'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, gli enti, le organizzazioni e le associazioni di cui al medesimo comma 1 devono inoltrare domanda al Fondo - gestione speciale - Direzione generale dell'INPS, con sede in Roma. La domanda deve essere corredata da:

       a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

       b) elenco completo dei soci e dei volontari, corredato da indirizzo, da recapito telefonico e dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali;

       c) elenco completo dei lavoratori o dei pensionati assistiti, corredato da indirizzi, da recapiti telefonici e, ove possibile, dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali;

       d) sintetica relazione degli interventi assistenziali prestati e in atto.

      3. Le erogazioni di cui al presente articolo sono attribuite a insindacabile giudizio di un apposito comitato operativo costituito presso l'INPS, Fondo - gestione

 

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speciale. Ai fini della compilazione della graduatoria per l'assegnazione dei contributi, il comitato tiene conto dei seguenti criteri: qualità, quantità e continuità delle prestazioni assistenziali, in relazione al numero dei soci nonché prevalenza dell'assistenza domiciliare sulle altre prestazioni erogate nell'ambito dell'attività di volontariato.